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REGOLAMENTO AGENTE CALCIATORE











TEXT CACHED
Di converso, ai soggetti che detengano legami di parentela con un agente dovrebbe essere precluso di rivestire cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni.

L'analisi svolta ha evidenziato come il Regolamento agenti della FIGC contiene previsioni che non trovano alcun riscontro nel Regolamento FIFA.
Si ritiene dunque opportuno che il Regolamento escluda espressamente la possibilità che uno stesso agente possa rappresentare contestualmente allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.
Sulla base delle considerazioni svolte, l'Autorità auspica che la FIGC si determini a modificare, in tempi brevi, il Regolamento sull'esercizio dell'attività degli agenti di calciatori nel senso indicato.
B– Quote di mercato in valore – primi 15 operatori (ultime due stagioni) Operatore (raggruppamento o singolo agente).
Le suindicate previsioni si prestano a falsare la concorrenza in quanto, nella misura in cui viene fortemente ostacolata la possibilità per il calciatore di rivolgersi ad un nuovo agente, sono idonee a ridurre gli incentivi degli agenti a diversificare la propria attività nonché a dimostrare la propria efficienza in termini di capacità di procurare ingaggi più favorevoli.
Ulteriori effetti leganti sono poi connessi all'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente e al divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente.
Avvisatore.It
In questa prospettiva, l'Autorità ritiene che debbano essere sottoposte a revisione quelle previsioni del vigente Regolamento FIGC che introducono ingiustificate restrizioni all'attività in esame.
In relazione alle restrizioni concernenti l'accesso all'attività di agente, si rileva che l'obbligo di iscrizione ad un apposito Albo agenti, peraltro assistito da un sistema sanzionatorio, non risponde ad esigenze di necessarietà e proporzionalità, visto che la previsione di un esame per l'ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di per sé sufficiente a garantire l'accesso alla professione a soggetti qualificati.
Ciò vale con riguardo alla previsione delle penali che gravano sul calciatore nell'ipotesi di revoca dello stesso, nonché in relazione all'obbligo di ricorrere alla camera arbitrale istituita presso la FIGC in caso di controversie.
C – Quote di mercato in valore – primi 15 agenti singoli (ultime due stagioni) Agente.
L'attività di agente di calciatore è un'attività tipicamente economica, rispetto alla quale non possono rilevare le specificità del settore del calcio; pertanto, essa si presta a formare oggetto di sindacato ai sensi della normativa a tutela della concorrenza.
In particolare, le disposizioni esaminate sollevano problemi di natura antitrust relativamente a: i) i vincoli all'accesso alla professione; ii) la standardizzazione dei rapporti contrattuali agente-calciatore; iii) le clausole leganti; iv) l'inidoneità delle attuali previsioni in materia di conflitto di interessi a garantire pari opportunità agli agenti attivi sul mercato.
Ne discende che le citate previsioni, che ancora una volta non trovano corrispondenza nel Regolamento FIFA, devono essere emendate al fine di consentire un effettivo confronto tra gli agenti attivi sul mercato.
Molteplici sono, inoltre, le previsioni del Regolamento che comportano effetti "leganti".
Una maggiore libertà contrattuale indurrebbe gli agenti a competere tra loro anche sotto il profilo delle condizioni offerte ai propri clienti e consentirebbe ai calciatori di disporre di maggiori elementi di valutazione nella scelta del proprio agente.
Pertanto, analogamente al Regolamento FIFA, anche quello FIGC dovrebbe consentire alle parti di definire liberamente i termini del contratto.
In particolare, oltre ai sopra richiamati obblighi che incombono sul calciatore che revochi il mandato prima della scadenza del contratto, rilevano le disposizioni che impongono al calciatore di corrispondere comunque un compenso al proprio agente anche ove l'ingaggio ottenuto non sia dovuto all'opera svolta dall'agente medesimo.
Quanto alle previsioni del Regolamento che determinano la standardizzazione dei rapporti contrattuali tra agente e calciatore, l'obbligo di utilizzare moduli predisposti dalla Commissione, nella misura in cui prevedano il vincolo di esclusiva e altre condizioni contrattuali, ostacola la concorrenza tra agenti.
Si è osservato infatti che la presenza di legami familiari tra l'agente e i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nelle società di calcio e nelle federazioni attribuisca un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza dello stesso agente.
Sul punto, si ritiene pertanto che il Regolamento FIGC debba essere modificato nel senso di prevedere, analogamente a quanto stabilito nel Regolamento agenti FIFA, che ai fini dell'accesso alla professione di agente di calciatori sia sufficiente l'ottenimento della licenza.
A – Quote di mercato in volume - primi 5 operatori (periodo 2002/06) Operatore (raggruppamento o singolo agente).
Tale contesto è in larga parte riconducibile sia a quelle disposizioni regolamentari che rendono vischiose le dinamiche concorrenziali tra i soggetti attivi sul mercato (quali la previsione di un sistema di doppia penale, l'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente, il divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente) sia all'assenza di un esplicito divieto di esercitare l'attività di agente da parte di quei soggetti che potrebbero beneficiare, rispetto ai concorrenti, di rapporti di parentela privilegiati con esponenti di società di calcio o federali.
Inoltre, l'Autorità ritiene che presenti problemi di natura concorrenziale anche l'ipotesi, non disciplinata dal Regolamento FIGC, dell'agente che rappresenti contestualmente calciatori e allenatori.
L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 24 maggio 2006, ha deliberato la chiusura di una parte dell'indagine conoscitiva condotta sul settore del calcio professionistico e approvato alcune linee guida che dovrebbero essere recepite nel nuovo regolamento agenti all'esame dei vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
Per tale motivo, l'Autorità ritiene che l'attività di agente debba essere preclusa ai soggetti i cui parenti ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni o, comunque, non debba essere consentito agli agenti di gestire quelle trattative che vedano come destinatari o beneficiari dell'attività svolta dall'agente soggetti che abbiano legami parentali o di affinità quantomeno entro il secondo grado con l'agente stesso.



valutazione:
contenuti: regolamento agente calciatore




TEXT CACHED
Rai sport
Una maggiore liberta' contrattuale indurrebbe gli agenti a competere tra loro anche sotto il profilo delle condizioni offerte ai propri clienti e consentirebbe ai calciatori di disporre di maggiori elementi di valutazione nella scelta del proprio agente.
L'autorita' guidata da Catricala' ha rilevato problemi di natura antitrust dal regolamento Figc in particolare vincoli all'accesso alla professione, standardizzazione dei rapporti contrattuali agente-calciatore, clausole leganti, inidoneita' delle norme sul conflitto di interessi.
Molteplici sono, inoltre, le previsioni del regolamento che comportano effetti "leganti".
Si ritiene dunque opportuno che il regolamento escluda espressamente la possibilita' che uno stesso agente possa rappresentare contestualmente allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.
Ne discende che le citate previsioni, che ancora una volta non trovano corrispondenza nel regolamento Fifa, devono essere emendate al fine di consentire un effettivo confronto tra gli agenti attivi sul mercato.

In particolare, oltre ai sopra richiamati obblighi che incombono sul calciatore che revochi il mandato prima della scadenza del contratto, rilevano le disposizioni che impongono al calciatore di corrispondere comunque un compenso al proprio agente anche ove l'ingaggio ottenuto non sia dovuto all'opera svolta dall'agente medesimo.
Tale contesto e' in larga parte riconducibile sia a quelle disposizioni regolamentari che rendono vischiose le dinamiche concorrenziali tra i soggetti attivi sul mercato (quali la previsione di un sistema di doppia penale, l'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente, il divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente) sia all'assenza di un esplicito divieto di esercitare l'attivita' di agente da parte di quei soggetti che potrebbero beneficiare, rispetto ai concorrenti, di rapporti di parentela privilegiati con esponenti di societa' di calcio o federali.
Per tale motivo, l'autorita' ritiene che l'attivita' di agente debba essere preclusa ai soggetti i cui parenti ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle societa' o nelle federazioni o, comunque, non debba essere consentito agli agenti di gestire quelle trattative che vedano come destinatari o beneficiari dell'attivita' svolta dall'agente soggetti che abbiano legami parentali o di affinita' quantomeno entro il secondo grado con l'agente stesso.
L'antitrust detta il decalogo per riscrivere le norme federali in modo da rendere piu' libero il mercato del calcio e auspica che la Figc "si determini a modificare, in tempi brevi, il regolamento sull'esercizio dell'attivita' degli agenti di calciatori".
Di converso, ai soggetti che detengano legami di parentela con un agente dovrebbe essere precluso di rivestire cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle societa' o nelle federazioni.
Inoltre, l'autorita' ritiene che presenti problemi di natura concorrenziale anche l'ipotesi, non disciplinata dal regolamento Figc, dell'agente che rappresenti contestualmente calciatori e allenatori.
Le suindicate previsioni si prestano a falsare la concorrenza in quanto, nella misura in cui viene fortemente ostacolata la possibilita' per il calciatore di rivolgersi ad un nuovo agente, sono idonee a ridurre gli incentivi degli agenti a diversificare la propria attivita' nonche' a dimostrare la propria efficienza in termini di capacita' di procurare ingaggi piu' favorevoli.
Sul punto, si ritiene pertanto che il regolamento Figc debba essere modificato nel senso di prevedere, analogamente a quanto stabilito nel regolamento agenti Fifa, che ai fini dell'accesso alla professione di agente di calciatori sia sufficiente l'ottenimento della licenza.
Si e' osservato infatti che la presenza di legami familiari tra l'agente e i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nelle societa' di calcio e nelle federazioni attribuisca un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza dello stesso agente.
Il regolamento Figc, inoltre, disciplina in modo inadeguato le ipotesi di conflitti di interessi.
Ulteriori effetti leganti sono poi connessi all'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente e al divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente.
Quanto alle previsioni del regolamento che determinano la standardizzazione dei rapporti contrattuali tra agente e calciatore, l'obbligo di utilizzare "esclusivamente" i moduli predisposti dalla commissione, nella misura in cui prevedano il vincolo di esclusiva e altre condizioni contrattuali, ostacola la concorrenza tra agenti.
In relazione alle restrizioni concernenti l'accesso all'attivita' di agente, si rileva che l'obbligo di iscrizione ad un apposito albo agenti, peraltro assistito da un sistema sanzionatorio, non risponde ad esigenze di necessarieta' e proporzionalita', visto che la previsione di un esame per l'ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di per se' sufficiente a garantire l'accesso alla professione a soggetti qualificati.
Pertanto, analogamente al regolamento Fifa, anche quello Figc dovrebbe consentire alle parti di definire liberamente i termini del contratto.
Cio' vale con riguardo alla previsione delle penali che gravano sul calciatore nell'ipotesi di revoca dello stesso, nonche' in relazione all'obbligo di ricorrere alla camera arbitrale istituita presso la Figc in caso di controversie.
un'analisi che ha evidenziato come il regolamento agenti della Figc "Contiene previsioni che non trovano alcun riscontro nel regolento Fifa".



valutazione:
contenuti: regolamento agente calciatore




TEXT CACHED
Per tale motivo, l`Autorita` ritiene che l`attivita` di agente debba essere preclusa ai soggetti i cui parenti ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle societa` o nelle federazioni o, comunque, non debba essere consentito agli agenti di gestire quelle trattative che vedano come destinatari o beneficiari dell`attivita` svolta dall`agente soggetti che abbiano legami parentali o di affinita` quantomeno entro il secondo grado con l`agente stesso.
Sulla base delle considerazioni svolte, l`Autorita` auspica che la FIGC si determini a modificare, in tempi brevi, il Regolamento sull`esercizio dell`attivita` degli agenti di calciatori nel senso indicato.
Si ritiene dunque opportuno che il Regolamento escluda espressamente la possibilita` che uno stesso agente possa rappresentare contestualmente allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.
In questa prospettiva, l`Autorita` ritiene che debbano essere sottoposte a revisione quelle previsioni del vigente Regolamento FIGC che introducono ingiustificate restrizioni all`attivita` in esame.
Inoltre, l`Autorita` ritiene che presenti problemi di natura concorrenziale anche l`ipotesi, non disciplinata dal Regolamento FIGC, dell`agente che rappresenti contestualmente calciatori e allenatori.
Cio` vale con riguardo alla previsione delle penali che gravano sul calciatore nell`ipotesi di revoca dello stesso, nonche` in relazione all`obbligo di ricorrere alla camera arbitrale istituita presso la FIGC in caso di controversie.
Ne discende che le citate previsioni, che ancora una volta non trovano corrispondenza nel Regolamento FIFA, devono essere emendate al fine di consentire un effettivo confronto tra gli agenti attivi sul mercato.
Le suindicate previsioni si prestano a falsare la concorrenza in quanto, nella misura in cui viene fortemente ostacolata la possibilita` per il calciatore di rivolgersi ad un nuovo agente, sono idonee a ridurre gli incentivi degli agenti a diversificare la propria attivita` nonche` a dimostrare la propria efficienza in termini di capacita` di procurare ingaggi piu` favorevoli.
L`attivita` di agente di calciatore e` un`attivita` tipicamente economica, rispetto alla quale non possono rilevare le specificita` del settore del calcio; pertanto, essa si presta a formare oggetto di sindacato ai sensi della normativa a tutela della concorrenza.
Tale contesto e` in larga parte riconducibile sia a quelle disposizioni regolamentari che rendono vischiose le dinamiche concorrenziali tra i soggetti attivi sul mercato (quali la previsione di un sistema di doppia penale, l`obbligo di conferire l`incarico in via esclusiva ad un solo agente, il divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente) sia all`assenza di un esplicito divieto di esercitare l`attivita` di agente da parte di quei soggetti che potrebbero beneficiare, rispetto ai concorrenti, di rapporti di parentela privilegiati con esponenti di societa` di calcio o federali.
Una maggiore liberta` contrattuale indurrebbe gli agenti a competere tra loro anche sotto il profilo delle condizioni offerte ai propri clienti e consentirebbe ai calciatori di disporre di maggiori elementi di valutazione nella scelta del proprio agente.
L`Autorita` garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 24 maggio 2006, ha deliberato la chiusura di una parte dell`indagine conoscitiva condotta sul settore del calcio professionistico e approvato alcune linee guida che dovrebbero essere recepite nel nuovo regolamento agenti all`esame dei vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
Quanto alle previsioni del Regolamento che determinano la standardizzazione dei rapporti contrattuali tra agente e calciatore, l`obbligo di utilizzare `esclusivamente` i moduli predisposti dalla Commissione, nella misura in cui prevedano il vincolo di esclusiva e altre condizioni contrattuali, ostacola la concorrenza tra agenti.
Ulteriori effetti leganti sono poi connessi all`obbligo di conferire l`incarico in via esclusiva ad un solo agente e al divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente.
Si e` osservato infatti che la presenza di legami familiari tra l`agente e i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nelle societa` di calcio e nelle federazioni attribuisca un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza dello stesso agente.
Sul punto, si ritiene pertanto che il Regolamento FIGC debba essere modificato nel senso di prevedere, analogamente a quanto stabilito nel Regolamento agenti FIFA, che ai fini dell`accesso alla professione di agente di calciatori sia sufficiente l`ottenimento della licenza.
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Pertanto, analogamente al Regolamento FIFA, anche quello FIGC dovrebbe consentire alle parti di definire liberamente i termini del contratto.
In particolare, oltre ai sopra richiamati obblighi che incombono sul calciatore che revochi il mandato prima della scadenza del contratto, rilevano le disposizioni che impongono al calciatore di corrispondere comunque un compenso al proprio agente anche ove l`ingaggio ottenuto non sia dovuto all`opera svolta dall`agente medesimo.

In relazione alle restrizioni concernenti l`accesso all`attivita` di agente, si rileva che l`obbligo di iscrizione ad un apposito Albo agenti, peraltro assistito da un sistema sanzionatorio, non risponde ad esigenze di necessarieta` e proporzionalita`, visto che la previsione di un esame per l`ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di per se` sufficiente a garantire l`accesso alla professione a soggetti qualificati.
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In particolare, le disposizioni esaminate sollevano problemi di natura antitrust relativamente a: i) i vincoli all`accesso alla professione; ii) la standardizzazione dei rapporti contrattuali agente-calciatore; iii) le clausole leganti; iv) l`inidoneita` delle attuali previsioni in materia di conflitto di interessi a garantire pari opportunita` agli agenti attivi sul mercato.
Di converso, ai soggetti che detengano legami di parentela con un agente dovrebbe essere precluso di rivestire cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle societa` o nelle federazioni.
L`analisi svolta ha evidenziato come il Regolamento agenti della FIGC contiene previsioni che non trovano alcun riscontro nel Regolamento FIFA.



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