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PROFESSIONE AGENTE CALCIATORE











TEXT CACHED
67 - La professione di Agente di Calciatori - Edizioni Simone
I Regolamenti per l'esercizio dell'attività di Agente dispongono anche con riguardo agli aspetti economici della professione, riconoscendo dei minimi tariffari e tutelando le prestazioni professionali che producano effetti anche dopo la scadenza del mandato.
I Regolamenti per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori disciplinano esaustivamente sia l'accesso che le modalità di svolgimento della professione, operando i necessari richiami non solo alle norme regolamentari della FIFA e delle federazioni, ma imponendo anche il rispetto delle leggi nazionali soprattutto nel settore del mercato del lavoro.
) Codice civile (Articoli estratti) Regolamento FIFA degli Agenti di calciatori 10 dicembre 2000 (in vigore dal 1 marzo 2001) Statuto della FIFA (Fédération Internationale de Football Association) (in vigore dal 7 ottobre 2001) Regolamento d'applicazione dello Statuto FIFA Regolamento FIFA riguardante lo status e il trasferimento dei calciatori Regolamento d'applicazione del Regolamento riguardante lo Status ed il trasferimento dei calciatori Regolamento FIGC per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori Statuto della F.
La Casa Editrice Edizioni Simone da più di 20 anni è: manuali giuridici-economici e compendi per l'università, manuali per la preparazione a concorsi pubblici ed abilitazioni, codici e manuali per professionisti
L'Agente di Calciatori, in passato denominato "procuratore sportivo", è una specifica figura professionale creata dalla FIFA per regolamentare l'attività di coloro che si occupano dei trasferimenti dei calciatori all'interno di una federazione nazionale o da una federazione nazionale all'altra.
91 e successive modifiche e integrazioni - Accordo collettivo con predisposizione del contratto tipo tra calciatori professionisti e società sportive - Contratto di mandato - Regolamento FIFA degli Agenti di Calciatori - Statuto FIFA - Regolamento di Applicazione dello Statuto FIFA - Regolamento FIFA riguardante lo status ed il trasferimento dei calciatori - Regolamento d'Applicazione del Regolamento riguardante lo status ed il trasferimento dei calciatori - Regolamento FIGC per l'Esercizio dell'Attività di Agente di calciatori - Statuto FIGC - Norme Organizzative Interne (NOIF) della FIGC - Codice di Giustizia Sportiva.
67 - La professione di Agente di Calciatori Oltre 500 domande, con risposte commentate o corredate dei riferimenti normativi e regolamentari, su tutti gli argomenti d'esame - Appendice con leggi, regolamenti e statuti con brevi note introduttive.
Per l'accesso alla professione, la FIFA richiede il superamento di un esame e l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità professionale; per lo svolgimento dell'attività, viene richiesto all'Agente di firmare un Codice di Condotta Professionale che costituisce la sintesi delle regole da rispettare: verità, chiarezza, rispetto della legge, imparzialità, ecc.
In definitiva, diventare "Agente di Calciatori" offre la possibilità di trasformare una passione in professione, di svolgere un'attività lavorativa in tutti i continenti e, con un po' di fortuna, di riconoscere e valorizzare il possibile futuro miglior calciatore di tutti i tempi.
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TEXT CACHED
Di converso, ai soggetti che detengano legami di parentela con un agente dovrebbe essere precluso di rivestire cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni.
Quanto alle previsioni del Regolamento che determinano la standardizzazione dei rapporti contrattuali tra agente e calciatore, l'obbligo di utilizzare "esclusivamente" i moduli predisposti dalla Commissione, nella misura in cui prevedano il vincolo di esclusiva e altre condizioni contrattuali, ostacola la concorrenza tra agenti.
Ciò vale con riguardo alla previsione delle penali che gravano sul calciatore nell'ipotesi di revoca dello stesso, nonché in relazione all'obbligo di ricorrere alla camera arbitrale istituita presso la FIGC in caso di controversie.
Inoltre, l'Autorità ritiene che presenti problemi di natura concorrenziale anche l'ipotesi, non disciplinata dal Regolamento FIGC, dell'agente che rappresenti contestualmente calciatori e allenatori.
Ulteriori effetti leganti sono poi connessi all'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente e al divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente.
Tale contesto è in larga parte riconducibile sia a quelle disposizioni regolamentari che rendono vischiose le dinamiche concorrenziali tra i soggetti attivi sul mercato (quali la previsione di un sistema di doppia penale, l'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente, il divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente) sia all'assenza di un esplicito divieto di esercitare l'attività di agente da parte di quei soggetti che potrebbero beneficiare, rispetto ai concorrenti, di rapporti di parentela privilegiati con esponenti di società di calcio o federali.
Una maggiore libertà contrattuale indurrebbe gli agenti a competere tra loro anche sotto il profilo delle condizioni offerte ai propri clienti e consentirebbe ai calciatori di disporre di maggiori elementi di valutazione nella scelta del proprio agente.
Si ritiene dunque opportuno che il Regolamento escluda espressamente la possibilità che uno stesso agente possa rappresentare contestualmente allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.
L'attività di agente di calciatore è un'attività tipicamente economica, rispetto alla quale non possono rilevare le specificità del settore del calcio; pertanto, essa si presta a formare oggetto di sindacato ai sensi della normativa a tutela della concorrenza.
Si è osservato infatti che la presenza di legami familiari tra l'agente e i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nelle società di calcio e nelle federazioni attribuisca un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza dello stesso agente.

Le suindicate previsioni si prestano a falsare la concorrenza in quanto, nella misura in cui viene fortemente ostacolata la possibilità per il calciatore di rivolgersi ad un nuovo agente, sono idonee a ridurre gli incentivi degli agenti a diversificare la propria attività nonché a dimostrare la propria efficienza in termini di capacità di procurare ingaggi più favorevoli.
In particolare, oltre ai sopra richiamati obblighi che incombono sul calciatore che revochi il mandato prima della scadenza del contratto, rilevano le disposizioni che impongono al calciatore di corrispondere comunque un compenso al proprio agente anche ove l'ingaggio ottenuto non sia dovuto all'opera svolta dall'agente medesimo.
In relazione alle restrizioni concernenti l'accesso all'attività di agente, si rileva che l'obbligo di iscrizione ad un apposito Albo agenti, peraltro assistito da un sistema sanzionatorio, non risponde ad esigenze di necessarietà e proporzionalità, visto che la previsione di un esame per l'ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di per sé sufficiente a garantire l'accesso alla professione a soggetti qualificati.
In particolare, le disposizioni esaminate sollevano problemi di natura antitrust relativamente a: i) i vincoli all'accesso alla professione; ii) la standardizzazione dei rapporti contrattuali agente-calciatore; iii) le clausole leganti; iv) l'inidoneità delle attuali previsioni in materia di conflitto di interessi a garantire pari opportunità agli agenti attivi sul mercato.
Sul punto, si ritiene pertanto che il Regolamento FIGC debba essere modificato nel senso di prevedere, analogamente a quanto stabilito nel Regolamento agenti FIFA, che ai fini dell'accesso alla professione di agente di calciatori sia sufficiente l'ottenimento della licenza.
Sportivo: L'Antitrust propone dieci regole al calcio italiano
Per tale motivo, l'Autorità ritiene che l'attività di agente debba essere preclusa ai soggetti i cui parenti ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni o, comunque, non debba essere consentito agli agenti di gestire quelle trattative che vedano come destinatari o beneficiari dell'attività svolta dall'agente soggetti che abbiano legami parentali o di affinità quantomeno entro il secondo grado con l'agente stesso.



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TEXT CACHED
Inoltre, l'Autorità ritiene che presenti problemi di natura concorrenziale anche l'ipotesi, non disciplinata dal Regolamento FIGC, dell'agente che rappresenti contestualmente calciatori e allenatori.
5) PIU' LIBERTA' DI SCELTA PER I CALCIATORI, abolendo l'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente e il divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente.
Per contro, ai soggetti che detengano legami di parentela con un agente dovrebbe essere precluso di rivestire cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni.

Per tale motivo, l'Autorità ritiene che l'attività di agente debba essere preclusa ai soggetti i cui parenti ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni o, comunque, non debba essere consentito agli agenti di gestire quelle trattative che vedano come destinatari o beneficiari dell'attività svolta dall'agente soggetti che abbiano legami parentali o di affinità quantomeno entro il secondo grado con l'agente stesso.
Bollettino OSSERVATORIO SULLA LEGALITA' onlus - Notizie
Ciò vale con riguardo alla previsione delle penali che gravano sul calciatore nell'ipotesi di revoca dello stesso, nonché in relazione all'obbligo di ricorrere alla camera arbitrale istituita presso la FIGC in caso di controversie.
Si rileva inoltre come la situazione di mercato appare caratterizzata da un lato da una certa stabilità delle quote di mercato degli operatori e, dall'altro, dalla presenza, tra i primi di essi, di soggetti connotati da specifici rapporti di parentela con esponenti di rilievo di società di calcio professionistiche (ad es GEA: Alessandro Moggi e' detentore del 17% del mercato come agente).
In particolare, le disposizioni esaminate sollevano problemi di natura antitrust relativamente ai vincoli all'accesso alla professione, alla standardizzazione dei rapporti contrattuali agente-calciatore, alle clausole leganti.
Infatti la presenza di legami familiari tra l'agente e i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nelle società di calcio e nelle federazioni attribuisca un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza dello stesso agente.
Fra queste: 1) ELIMINARE L'ALBO AGENTI, il cui obbligo non risponde ad esigenze di necessarietà e proporzionalità, visto che la previsione di un esame per l'ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di per sé sufficiente a garantire l'accesso alla professione a soggetti qualificati.
In primo luogo occorre regolmentare in modo differente la professione degli agenti dei calciatori, il cui regolamento FIGC contiene previsioni che non trovano alcun riscontro nel Regolamento FIFA ma possono condizionare in maniera significativa la condotta di tali professionisti sul mercato, riducendo potenzialmente la concorrenza e favorendo comportamenti collusivi.



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