TEXT CACHED
Ciò vale con riguardo alla
previsione delle penali che gravano sul calciatore nell'ipotesi di revoca dello
stesso, nonché in relazione all'obbligo di ricorrere alla camera arbitrale
istituita
presso la FIGC in caso di controversie.
In questa prospettiva, l'Autorità ritiene che debbano essere sottoposte a revisione quelle previsioni del vigente Regolamento FIGC che introducono ingiustificate restrizioni all'attività in esame.
In relazione alle restrizioni concernenti l'accesso all'attività di agente, si rileva che l'obbligo di iscrizione ad un apposito Albo agenti, peraltro assistito da un sistema sanzionatorio, non risponde ad esigenze di necessarietà e proporzionalità, visto che la previsione di un esame per l'ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di per sé sufficiente a garantire l'accesso alla professione a soggetti qualificati.
Per tale motivo,
l'Autorità ritiene che l'attività di agente debba essere preclusa
ai soggetti i cui
parenti ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o
nelle federazioni o, comunque, non debba essere consentito agli agenti di
gestire quelle trattative che vedano come destinatari o beneficiari dell'attività svolta
dall'agente soggetti che abbiano legami parentali o di affinitàquantomeno
entro il secondo grado con l'agente stesso.
Le suindicate previsioni si prestano a falsare la concorrenza in quanto, nella
misura in cui viene fortemente ostacolata la possibilità per il calciatore
di
rivolgersi ad un nuovo agente, sono idonee a ridurre gli incentivi degli agenti
a
diversificare la propria attività nonché a dimostrare la propria
efficienza in
termini di capacità di procurare ingaggi più favorevoli.
Di seguito, si riporta il Comunicato stampa dell'Antitrust:
"L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 24 maggio 2006, ha deliberato la chiusura di una parte dell'indagine conoscitiva condotta sul settore del calcio professionistico e approvato alcune linee guida che dovrebbero essere recepite nel nuovo regolamento agenti all'esame dei vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
Quanto alle previsioni
del Regolamento che determinano la standardizzazione dei rapporti contrattuali
tra agente e calciatore, l'obbligo di utilizzare i
moduli
predisposti dalla Commissione, nella misura in cui prevedano il vincolo di
esclusiva e altre condizioni contrattuali, ostacola la concorrenza tra agenti.
In particolare,
oltre ai sopra richiamati obblighi che incombono sul calciatore che revochi il
mandato prima della scadenza del contratto, rilevano le disposizioni che
impongono al calciatore di corrispondere comunque un compenso al proprio
agente anche ove l'ingaggio ottenuto non sia dovuto all'opera svolta
dall'agente medesimo.
L'attività di agente di calciatore un'attività tipicamente economica, rispetto alla quale non possono rilevare le specificità del settore del calcio; pertanto, essa si presta a formare oggetto di sindacato ai sensi della normativa a tutela della concorrenza.
Si ritiene dunque opportuno che il Regolamento escluda espressamente la
possibilità che uno stesso agente possa rappresentare contestualmente
allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare
allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.
Si osservato infatti che la presenza di legami familiari tra l'agente
e i soggetti
che ricoprono cariche di rilievo nelle società di calcio e nelle federazioni
attribuisca
un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore
efficienza dello stesso agente.
Sul punto, si ritiene pertanto che il Regolamento FIGC debba essere modificato nel senso di
prevedere, analogamente a quanto stabilito nel Regolamento agenti FIFA, che ai
fini dell'accesso alla professione di agente di calciatori sia sufficiente l'ottenimento
della licenza.
Di converso, ai
soggetti che detengano legami di parentela con un agente dovrebbe essere
precluso di rivestire cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle
società o nelle federazioni.
Giurdanella.it - L'indagine conoscitiva dell'Antitrust sul mondo del calcio
Inoltre, l'Autorità ritiene che presenti problemi di natura concorrenziale
anche l'ipotesi, non
disciplinata dal Regolamento FIGC, dell'agente che rappresenti
contestualmente calciatori e allenatori.
Tale contesto in
larga parte riconducibile sia a quelle disposizioni regolamentari che rendono
vischiose le dinamiche concorrenziali tra i soggetti attivi sul mercato (quali
la
previsione di un sistema di doppia penale, l'obbligo di conferire l'incarico
in via
esclusiva ad un solo agente, il divieto di contattare un calciatore per indurlo
a
cambiare agente) sia all'assenza di un esplicito divieto di esercitare l'attività di
agente da parte di quei soggetti che potrebbero beneficiare, rispetto ai
concorrenti, di rapporti di parentela privilegiati con esponenti di società di
calcio o federali.
Ulteriori effetti leganti
sono poi connessi all'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un
solo
agente e al divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente.
valutazione: contenuti: esame per agente calciatore
TEXT CACHED
L’Agente del calciatore non può estinguere la sua polizza per responsabilità professionale fino a che non cesserà la sua attività (la licenza deve comunque essere restituita o ritirata).
Ad ogni associazione nazionale è richiesto di elaborare una lista di tutti gli Agenti autorizzati sul proprio territorio e trasmetterla alla FIFA dopo ogni data d'esame.
La polizza deve essere rilasciata da una compagnia assicurativa che abbia sede sociale nel paese della associazione nazionale a cui appartiene l’Agente del calciatore in questione ai sensi dell’art.
L' Agente del calciatore trasmetterà alla associazione nazionale che gli ha rilasciato la licenza, una lista dei suoi collaboratori almeno una volta all'anno.
Non appena l’Agente del calciatore riceve la sua licenza dall' associazione nazionale, sarà autorizzato ad usare il seguente titolo nei rapporti di affari dopo il suo nome: “Agente dei calciatori autorizzato dall’associazione nazionale (paese)”.
L'Agente ha il diritto di organizzare la sua attività in forma di impresa e di esercitare tutte le sue funzioni.
1 dovrà essere sottoposto alla Commissione per lo Statuto del Calciatore presso la FIFA.
Ogni Agente che ha depositato una garanzia bancaria presso una banca svizzera in conformità con l’art.
Se l'Agente e il calciatore non raggiungono un accordo sull’importo della remunerazione dovuta o se il contratto di rappresentanza non prevede tale remunerazione, all'Agente è dovuta una percentuale pari al 5% delle entrate base, descritte nel par.
Ad ogni Agente che non ha sostituito la sua licenza FIFA entro questo periodo sarà richiesto di prestare esame scritto per l’acquisizione di una nuova licenza presso la associazione nazionale competente.
Il contratto dovrà prevedere esplicitamente chi è responsabile del pagamento del corrispettivo dell'Agente, il modo della remunerazione e le condizioni essenziali del pagamento stesso.
A questi Agenti non è richiesto di prestare esame scritto in conformità all’allegato A di questo regolamento.
I possessori di licenza, tuttavia, saranno rappresentanti effettivi delle associazioni interessate, dopo aver superato l'esame scritto in conformità con l'allegato A e personalmente dopo aver sottoscritto il Codice di Deontologia Professionale in conformità con art.
Ogni controversia tra Agente e calciatore, Agente e Club, Agente ed un altro Agente che è stata sottoposta alla FIFA per la relativa soluzione dinanzi alla Commissione per lo Statuto del Calciatore prima che il presente regolamento sia entrato in vigore deve essere risolta in conformità con le norme del precedente regolamento dell'11 Dicembre 1995.
L'Agente ed il giocatore decideranno in anticipo se la remunerazione sarà corrisposta con somma unica all’inizio del contratto stipulato tramite l'Agente stesso o se verrà versata con rate annuali alla fine degli anni contrattuali.
P&P
Le Associazioni nazionali sono competenti alla risoluzione di tutte le controversie tra l'Agente ed il calciatore, l'Agente ed un Club, l'Agente ed un altro Agente del calciatore se entrambi registrati alla stessa associazione nazionale (vertenze nazionali).
Il nome dell’Agente e la sua firma devono, comparire nel(i) contratto(i) di lavoro in tutte le transazioni nelle quali l’Agente sportivo ha rappresentato gli interessi del calciatore.
Ogni Agente già in possesso di una licenza FIFA ai sensi del regolamento che disciplina gli agenti dei calciatori datato 11 dicembre 1995 può sostituirla con una nuova licenza ai sensi dell’art.
Se la domanda viene accettata, l’associazione nazionale convocherà il candidato per un esame scritto.
Se un candidato ottiene la quantità minima di punti richiesti per il superamento dell'esame (cfr.
L’Agente del calciatore deve, tuttavia, assicurare che qualsiasi richiesta di compenso inoltrata dopo la cessazione della sua attività, originata dalla sua formale attività come Agente di calciatore, sia coperta dalla assicurazione (cfr.
Quest'ultimo dovrà spedire la terza e la quarta copia alla sua associazione nazionale e alla associazione nazionale alla quale appartengono il calciatore o il Club, per la registrazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
Se un calciatore conferisce incarico ad un Agente sprovvisto di licenza, sarà consentito alla associazione nazionale nella quale il calciatore è registrato (nel caso di un trasferimento nazionale) o alla FIFA ( nel caso di trasferimenti internazionali) di:.
c) non avvicinare un calciatore che è sotto contratto di un Club con l’intento di persuaderlo ad interrompere il suo contratto prematuramente o non adempiere ai diritti e doveri contemplati nel contratto;.
La Commissione per lo Statuto del Calciatore presso la FIFA deciderà se l'associazione nazionale ha respinto la richiesta del candidato ingiustamente.
L'Agente del calciatore che non riesce ad attenersi al Codice di Deontologia Professionale durante il corso del proprio lavoro è passibile di sanzioni ai sensi dell'art.
Se l'importo della garanzia è ridotto da un pagamento della banca in adesione ad un reclamo per danni contro un agente, la licenza sarà sospesa fino all'integrazione dell’importo iniziale della garanzia (CHF 100000).
Se l’Agente del calciatore non stipula una polizza assicurativa per responsabilità professionale conformemente all’art.
Per tutte le transazioni dove l’Agente rappresenta gli interessi di un Club, il suo nome e firma devono figurare, obbligatoriamente, nei relativi trasferimenti e/o contratti di lavoro.
L’importo massimo di copertura dalla polizza assicurativa sarà fissato in base al giro d'affari dell’Agente del calciatore.
Le previste sanzioni possono essere pronunciate soltanto dalla associazione nazionale che ha rilasciato la licenza dell’agente colpevole o dalla FIFA.
Le associazioni nazionali possono chiedere una tassa idonea per l'organizzazione dell'esame.
4 sopra citato, percepite dal calciatore secondo il contratto di lavoro negoziato dall'Agente in sua rappresentanza.
Le associazioni nazionali sono responsabili dell'organizzazione dell'esame e della convocazione in tempo utile dei canditati.
Lo scopo dell'assicurazione è di garantire il risarcimento dei danni per i reclami presentati da un calciatore, un Club o un altro Agente del calciatore, una volta accertato che l'attività dell'Agente, secondo il parere dell'Associazione nazionale e/o della FIFA, sia stata contraria ai principi di questo regolamento e/o dei regolamenti delle associazioni nazionali.
Ai calciatori e ai Club è concesso di usufruire delle prestazioni dell’Agente durante le trattative con altri calciatori o club purché l'Agente stesso possieda una propria licenza emessa dall'associazione nazionale competente conformemente all'art.
Se l'Agente e il suo assistito non decidono per un pagamento unico e il contratto di lavoro concluso dall'Agente medesimo nell'interesse del calciatore ha durata superiore rispetto al contratto di rappresentanza intercorrente tra queste due parti, l'Agente ha il diritto di percepire la remunerazione annuale anche dopo la scadenza del contratto di rappresentanza.
I termini e le modalità dell'esame sono stabiliti nell’allegato A di questo regolamento.
La remunerazione all'Agente che è stato incaricato da un calciatore a rappresentarlo è calcolata in proporzione al salario di base lordo risultante dal contratto di lavoro concluso tramite detto Agente del giocatore (i.
La licenza sarà emessa per un periodo illimitato ed autorizza l' Agente ad effettuare transazioni in tutto il mondo.
Soltanto l'Agente del calciatore è autorizzato a rappresentare e promuovere gli interessi del giocatore e/o dei Club con altri giocatori e/o Club.
Qualsiasi persona fisica che desidera esercitare l’attività di Agente del calciatore dovrà inoltrare una richiesta scritta all'associazione nazionale del suo paese o, se vive altrove, all'associazione nazionale del paese ove ha domicilio legale, comprovando che abbia ivi vissuto costantemente per almeno due anni.
Tutti i reclami sull'attività di un agente devono essere inoltrati in forma scritta alla associazione nazionale di competenza o alla FIFA entro due anni dal fatto in questione e in ogni caso non più tardi di sei mesi dopo che l'Agente interessato abbia cessato la sua attività.
Ad ogni candidato che ha superato l'esame sarà richiesto di firmare un Codice di Deontologia Professionale (cfr.
La Commissione per lo Statuto del Calciatore è l'organo di sorveglianza e decisionale della FIFA per tutta la materia trattata in applicazione del presente regolamento.
Un calciatore può soltanto conferire incarico ad un Agente sportivo che abbia ottenuto la licenza rilasciata dalla associazione nazionale ai sensi del presente regolamento, fatta eccezione per i casi menzionati nel art.
4, la licenza può essere ritirata, in particolare se l’agente seriamente e ripetutamente infrange gli statuti e i regolamenti delle associazioni nazionali, delle confederazioni e/o FIFA.
allegato B) in cui si impegna a rispettare i principi di base enunciati quando esercita la funzione di Agente di calciatore.
L'attività dei collaboratori in rapporto alla attività dell'Agente dovrà essere tuttavia, limitata all'attività amministrativa.
L'Agente deve essere remunerato soltanto dal suo mandante per i servizi resi e in nessun caso da una terza parte.
L’Agente che abusa dei diritti a lui riconosciuti o che infranga i propri doveri sanciti in questo regolamento è sottoposto a sanzioni.
a) tenere in debito conto nel giudizio, della situazione del calciatore in dispute derivate dal risultato di detti contratti;.
L’Agente del calciatore è una persona fisica la cui attività consiste, in conformità con le disposizioni seguenti, nel mettere in contatto, a fronte di una remunerazione, un calciatore ed un Club per la conclusione di un contratto di lavoro o due clubs per la conclusione di un contratto di trasferimento.
- con l’Agente che possiede una licenza rilasciata dalla associazione nazionale in conformità al presente regolamento, ad eccezione dei casi menzionati nel art.
L'Agente può rappresentare o curare gli interessi d'un giocatore o d'un Club conformemente all’art.
Ogni Agente che decida di interrompere la sua attività è obbligato a restituire la licenza alla associazione nazionale che l’ha emessa.
L' Agente del giocatore immediatamente informerà la sua associazione nazionale di ogni variazione della lista.
Se il calciatore non utilizza le prestazioni dell’Agente, anche tale circostanza deve essere esplicitamente dichiarata nel relativo contratto di lavoro.
Un candidato la cui richiesta è stata respinta ufficialmente dalla commissione d'esame delle associazioni nazionali può trasmettere la sua richiesta alla FIFA.
Se il Club non utilizza i servizi dell’Agente, tale circostanza deve essere esplicitamente menzionata nel relativo contratto di trasferimento e/o di lavoro.
È severamente vietato di far pervenire tutto o parte di detto compenso all’agente del giocatore, neanche come remunerazione.
Dopo aver ricevuto la polizza assicurativa di responsabilità professionale o la garanzia bancaria e la sottoscrizione del Codice di Deontologia Professionale, l'associazione nazionale emetterà la licenza di Agente del calciatore al candidato.
Un Agente che è stato incaricato da un Club deve essere remunerato per le sue prestazioni con un pagamento forfetario unico da concordarsi preventivamente.
I minorenni non possono firmare un contratto di rappresentanza senza l’espresso consenso dei loro legali rappresentanti in conformità con le leggi nazionali del paese nel quale il calciatore ha legale domicilio.
Ai giocatori ed ai Club è fatto divieto di servirsi delle prestazioni di un Agente che non sia in possesso di licenza.
La polizza dunque deve essere articolata in modo tale che ogni rischio relativo ad un'attività dell’Agente del calciatore, sia coperto.
2 di cui sopra non si applica se l'Agente che rappresenta un calciatore è un genitore, un fratello o il coniuge del calciatore in questione o se l'Agente del calciatore o del Club è autorizzato legalmente ad esercitare l'attività di avvocato in conformità alle norme in vigore nel paese dove lo stesso abbia il proprio domicilio legale.
Questo diritto permarrà fino alla scadenza del contratto di lavoro o fino a quando il calciatore non sottoscriverà un nuovo contratto di lavoro senza l’assistenza del medesimo Agente.
6 di cui sopra nel paese dove lui ha superato l’esame, può depositare una garanzia bancaria pari a CHF 100,000—La garanzia deve essere rilasciata da una banca svizzera e deve essere irrevocabile.
valutazione: contenuti: esame per agente calciatore
TEXT CACHED
In questa prospettiva, l'Autorità ritiene che debbano essere sottoposte a revisione quelle previsioni del vigente Regolamento FIGC che introducono ingiustificate restrizioni all'attività in esame.
Le suindicate previsioni si prestano a falsare la concorrenza in quanto, nella misura in cui viene fortemente ostacolata la possibilità per il calciatore di rivolgersi ad un nuovo agente, sono idonee a ridurre gli incentivi degli agenti a diversificare la propria attività nonché a dimostrare la propria efficienza in termini di capacità di procurare ingaggi più favorevoli.
Tale contesto è in larga parte riconducibile sia a quelle disposizioni regolamentari che rendono vischiose le dinamiche concorrenziali tra i soggetti attivi sul mercato (quali la previsione di un sistema di doppia penale, l'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente, il divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente) sia all'assenza di un esplicito divieto di esercitare l'attività di agente da parte di quei soggetti che potrebbero beneficiare, rispetto ai concorrenti, di rapporti di parentela privilegiati con esponenti di società di calcio o federali.
L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 24 maggio 2006, ha deliberato la chiusura di una parte dell'indagine conoscitiva condotta sul settore del calcio professionistico e approvato alcune linee guida che dovrebbero essere recepite nel nuovo regolamento agenti all'esame dei vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
C Quote di mercato in valore primi 15 agenti singoli (ultime due stagioni)
AgenteQuota di mercato (%)
MOGGI ALESSANDRO12,3
D'AMICO ANDREA8,6
TINTI TULLIO6,9
FEDELE GAETANO5,0
ZAVAGLIA FRANCESCO4,8
ANTONELLI STEFANO4,2
BRANCHINI GIOVANNI UBALDO3,6
DELL'AGLIO ANTONIO3,4
BONETTO GIUSEPPE2,9
BOZZO GIUSEPPE2,3
BONETTO MARCELLO2,2
CAVALLERI TIBERIO2,1
CANOVI DARIO2,0
PALLAVICINO CARLO2,0
ROGGI MORENO1,9.
A Quote di mercato in volume - primi 5 operatori (periodo 2002/06)
Operatore (raggruppamento o singolo agente)Quota media (1) periodo 2002/06
GEA WORLD S.
Ulteriori effetti leganti sono poi connessi all'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente e al divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente.
L'attività di agente di calciatore è un'attività tipicamente economica, rispetto alla quale non possono rilevare le specificità del settore del calcio; pertanto, essa si presta a formare oggetto di sindacato ai sensi della normativa a tutela della concorrenza.
B– Quote di mercato in valore primi 15 operatori (ultime due stagioni)
Operatore (raggruppamento o singolo agente)Quota di mercato (%) GEA WORLD S.
In relazione alle restrizioni concernenti l'accesso all'attività di agente, si rileva che l'obbligo di iscrizione ad un apposito Albo agenti, peraltro assistito da un sistema sanzionatorio, non risponde ad esigenze di necessarietà e proporzionalità, visto che la previsione di un esame per l'ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di per sé sufficiente a garantire l'accesso alla professione a soggetti qualificati.
Quanto alle previsioni del Regolamento che determinano la standardizzazione dei rapporti contrattuali tra agente e calciatore, l'obbligo di utilizzare "esclusivamente" i moduli predisposti dalla Commissione, nella misura in cui prevedano il vincolo di esclusiva e altre condizioni contrattuali, ostacola la concorrenza tra agenti.
In particolare, le disposizioni esaminate sollevano problemi di natura antitrust relativamente a: i) i vincoli all'accesso alla professione; ii) la standardizzazione dei rapporti contrattuali agente-calciatore; iii) le clausole leganti; iv) l'inidoneità delle attuali previsioni in materia di conflitto di interessi a garantire pari opportunità agli agenti attivi sul mercato.
Ciò vale con riguardo alla previsione delle penali che gravano sul calciatore nell'ipotesi di revoca dello stesso, nonché in relazione all'obbligo di ricorrere alla camera arbitrale istituita presso la FIGC in caso di controversie.
Per tale motivo, l'Autorità ritiene che l'attività di agente debba essere preclusa ai soggetti i cui parenti ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni o, comunque, non debba essere consentito agli agenti di gestire quelle trattative che vedano come destinatari o beneficiari dell'attività svolta dall'agente soggetti che abbiano legami parentali o di affinità quantomeno entro il secondo grado con l'agente stesso.
Inoltre, l'Autorità ritiene che presenti problemi di natura concorrenziale anche l'ipotesi, non disciplinata dal Regolamento FIGC, dell'agente che rappresenti contestualmente calciatori e allenatori.
Si ritiene dunque opportuno che il Regolamento escluda espressamente la possibilità che uno stesso agente possa rappresentare contestualmente allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.
Una maggiore libertà contrattuale indurrebbe gli agenti a competere tra loro anche sotto il profilo delle condizioni offerte ai propri clienti e consentirebbe ai calciatori di disporre di maggiori elementi di valutazione nella scelta del proprio agente.
Si è osservato infatti che la presenza di legami familiari tra l'agente e i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nelle società di calcio e nelle federazioni attribuisca un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza dello stesso agente.
Di converso, ai soggetti che detengano legami di parentela con un agente dovrebbe essere precluso di rivestire cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni.
In particolare, oltre ai sopra richiamati obblighi che incombono sul calciatore che revochi il mandato prima della scadenza del contratto, rilevano le disposizioni che impongono al calciatore di corrispondere comunque un compenso al proprio agente anche ove l'ingaggio ottenuto non sia dovuto all'opera svolta dall'agente medesimo.
Sul punto, si ritiene pertanto che il Regolamento FIGC debba essere modificato nel senso di prevedere, analogamente a quanto stabilito nel Regolamento agenti FIFA, che ai fini dell'accesso alla professione di agente di calciatori sia sufficiente l'ottenimento della licenza.
Comunicato stampa del 24/05/2006
valutazione: contenuti: esame per agente calciatore